Riflessioni sul nuovo regolamento in materia di tutela del diritto d’autore

Il regolamento per la tutela del diritto d’autore online, dopo essere stato contestato sia in Italia che all’estero, e aver subito una revisione, sarà attivo da marzo 2014. Nessun aspetto controverso del regolamento è stato chiarito e i nostri dubbi a riguardo continuano ad essere diversi. Dal prossimo anno, i detentori del diritto d’autore, nel caso riscontrassero una violazione, dovrebbero appellarsi all’AGCOM (non più al gestore del sito [1]). A questo punto il garante delle comunicazioni, a sua discrezione, senza appellare la magistratura, avrà la libertà di scegliere se il caso in questione sia abbastanza grave da procedere per rito abbreviato (in 12 giorni) o sia un caso non grave e quindi si possa agire nei canonici 35 giorni, nei quali può scegliere di comunicare la rimozione del contenuto illecito o addirittura l’oscuramento del sito (la variazione dei temi a seconda della gravità del fatto è una delle modifiche che sono state apportate al testo).
La possibile difesa alla direzione servizi media dell’autorità da parte dell’ “uploader” [1] deve avvenire in 5 giorni (3 nei casi ritenuti gravi). Nel caso ciò non avvenga, gli hosting provider rischiano multe fino a 250 mila euro.
Riteniamo che questa rettifica non abbia cambiato nulla di una legge su cui già ci eravamo espressi criticamente. [2]
Innanzitutto ci chiediamo come possa il Garante delle Comunicazioni millantare la “garanzia di protezione dei diritti fondamentali” quando nella legge viene considerato un atto di pirateria – con richiesta di oscuramento – anche solo una pagina contente un link ad un file sotto copyright. D’altronde non comprendiamo come possa la stessa AGCOM valutare in modo oggettivo se la violazione sia così grave da dover procedere con tempi più stretti, dato che nella commissione apposita figurano molti membri di associazioni che si occupano della strenua difesa del copyright, come la SIAE e diversi Comitati per la difesa del diritto di autore. Tale organismo si trova quindi ad essere in palese conflitto di interessi rimuovendo di fatto la possibilità di un giudizio equo e super partes nei confronti di un presunto colpevole.Ci preoccupa incredibilmente la minaccia posta da questo provvedimento nei confronti della libertà di espressione sulla rete, preoccupazione che aumenta visto che le rettifiche nei confronti di quelle parti della legge su cui la Commissione Europea aveva espresso dubbi non hanno portato a modifiche sostanziali dal punto di vista del diritto all’accesso alle informazioni.
Vogliamo inoltre sottolineare che nella legge che dà vita a questa autorità “indipendente” [3] non vi sia traccia delle parole “diritto di autore” o “copyright”, quindi il regolamento approvato nei giorni scorsi si pone al di sopra dei poteri che nave_pirataeffettivamente la legge conferisce alla stessa Autorità.
Il regolamento è stato criticato anche da Frank La Rue, Relatore Speciale dell’Onu sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione, in modo piuttosto aspro [4], in particolare sulle prerogative che l’Autorità si arroga in relazione alle tematiche sul diritto d’autore.
Rilanciamo da questa riflessione il copyleft [5] come una delle sole possibili forme di circolazione del sapere, coerente con la nostra idea di creazione della conoscenza a partire dal sociale e non da una singola mente. Da queste premesse deriva la nostra lotta contro qualsiasi chiusura alla riproducibilità, diffusione ed accesso al sapere[6]. Non condanniamo la pirateria ma anzi riteniamo che sia l’unico modo per riappropriarsi dei mezzi culturali che altrimenti sarebbero accessibili a pochi, garantendo ad ognuno la libertà di scelta e il diritto alla conoscenza.
Non fatevi ingannare da chi chiama ladri quelli che vogliono accedere alla cultura, altrimenti sarebbero ladri anche tutti quelli che leggono libri gratis in biblioteca, ascoltano musica gratis alla radio, e guardano film gratis in Tv [cit. CG] [7].

FONTI:
[1] Il nuovo regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica: http://www.agcom.it/Default.aspx?DocID=12229
[2] Legge ammazzablog – verso una rete senza libertà: https://eigenlab.org/2012/11/legge-ammazzablog-verso-una-rete-senza-liberta/
[3] Legge n.249 del 1997: http://www.camera.it/parlam/leggi/97249l.htm
[4] http://www.articolo21.org/2013/11/liberta-di-espressione-antitrust-querele-temerarie-le-speciali-raccomandazioni-allagcom-di-frank-la-rue/
[5] Copyleft Italia: http://www.copyleft-italia.it/intro.html
[6] Né Newton né Leibniz ma mente collettiva: https://eigenlab.org/2013/03/ne-newton-ne-leibniz-ma-mente-collettiva/
[7] Intervista a Carlo Gubitosa: https://eigenlab.org/2012/11/cyber-rights-day-intervista-a-carlo-gubitosa/#more-106

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